diritto secondo i principi: mantenimento della vecchia scala delle rendite, computo della metà del reddito annuo medio determinante (e non di tutto come vorrebbe il ricorrente) per la rendita per coniugi e accredito transitorio per ogni coniuge. Come risulta dal testo stesso di questa disposizione, il vecchio reddito medio annuo determinante non può più essere tenuto in considerazione nella sua totalità. Poiché applicando questi parametri, la rendita di vecchiaia del ricorrente sarebbe inferiore all’ammontare della rendita d’invalidità precedentemente percepita, l’assicurato è stato mantenuto nella posizione acquisita.