44 che corrisponde ad un periodo contributivo completo (la persona ha lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età). Il fatto che nella decisione impugnata sia stato indicato il no. 26 come «anni contributivi della classe d’età» come già precedentemente nella decisione riguardante la rendita d’invalidità non ha alcuna rilevanza. Questa indicazione è stata infatti ripresa semplicemente dalla decisione di rendita precedente (nel 1983 l’assicurato aveva 26 anni di contribuzione come gli assicurati della sua classe d’età) e vuole semplicemente confermare l’esistenza di un periodo contributivo completo. Non è neppure contestato che l’istante abbia