Come risulta dal testo stesso di questa disposizione, il vecchio reddito medio annuo determinante non può più essere tenuto in considerazione nella sua totalità. Poiché applicando questi parametri, la rendita di vecchiaia del ricorrente sarebbe inferiore all’ammontare della rendita d’invalidità precedentemente percepita, l’assicurato è stato mantenuto nella posizione acquisita. Infatti, secondo il capoverso 10 delle stesse disposizioni transitorie, i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Vada infine a titolo indicativo ricordato al ricorrente che nel 2001 le due rendite di vecchiaia mensili per coniugi non potevano assieme superare fr.