versato contributi fino al 2000 come persona senza attività lucrativa per gli ultimi cinque anni. All’epoca della fissazione della rendita d’invalidità il reddito medio annuo determinante del ricorrente era di fr. 54 708–. Attualmente, in applicazione delle nuove disposizioni della 10. revisione della LAVS, il reddito annuo medio determinante del ricorrente ammonterebbe a fr. 28 428.– (vedi calcolo proposto dalla cassa in sede di duplica) e il relativo diritto alla rendita sarebbe di fr. 1378.–. Sulla decisione di rendita impugnata, il reddito annuo medio determinante è indicato a fr. 35 844.– e questo è probabilmente quanto l’istante non riesce a comprendere.