{"Signatur": "GR_VG_006", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2002-6_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2002_6_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfdf8dc8095600ec8534b14a9b9bca8dd271fecbd16945ee14216030a11dc333071ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcfdf8dc8095600ec8534b14a9b9bca8dd271fecbd16945ee14216030a11dc333071ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2002_6", "Checksum": "cbda54758b16b4bfe8b7a4d61da4db08"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PVG 2002 6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG) 00.00.0000 PVG 2002 6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2002 6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:40:12", "Checksum": "ee6f0414626a3c98102c6a547190250c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2002 6\nRegesto:\nPraxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028\n\n Sozialversicherung 6\nAssicurazioni sociali\n\n6 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Calcolo\ndella rendita di vecchiaia per coniugi con il sistema dello\nsplitting.\n\nAlters- und Hinterlassenenversicherung. Berechnung der\nEhepaaraltersrente anhand des Splittingsystems.\n\nConsiderandi:\n1. La controversia verte sulla questione di sapere se la\ncassa convenuta ha a giusto titolo considerato nel calcolo della\nrendita di vecchiaia per coniugi del ricorrente solo 26 anni di contribuzione e un reddito medio annuo determinante di fr. 35 844.–.\nOnde meglio comprendere la problematica in parola è bene ricordare al ricorrente quali sono i più importanti cambiamenti che la\n10. revisione della LAVS ha apportato.\n2. Prima dell’entrata in vigore della 10. revisione della\nLAVS, la rendita di vecchiaia per coniugi era calcolata, assieme ad\naltri fattori, anche in base al reddito conseguito dal marito (p. es.\n10) e dalla moglie (p. es. 4). Per il calcolo, i redditi dei due coniugi\nvenivano addizionati (10 + 4 = 14). Invece, con il nuovo sistema introdotto con la 10. revisione della LAVS, la rendita dei due coniugi\nè calcolata in base al reddito conseguito da ognuno dei coniugi\ndurante il matrimonio diviso per due (10 : 2 = 5; 4 : 2 = 2). Per questo, i redditi del marito vanno divisi per due e una metà resta sul\nconto individuale del marito, mentre l’altra va ad accrescere\nquello della moglie (5+ 2 = 7). Lo stesso identico procedere avviene\nper i redditi della moglie. La metà di questi redditi conseguiti durante il matrimonio restano sul conto individuale di lei (2 + 5 = 7),\nmentre l’altra metà va ad accrescere il conto individuale del marito. E’ allora evidente che, sotto il precedente regime, dove i redditi dei due coniugi venivano solo sommati per il calcolo della rendita per coniugi, il relativo reddito medio annuo determinante era\nnecessariamente più elevato (= 14) di quello che risulta dall’applicazione del sistema attuale (= 7), che richiede il dimezzamento dei\nrispettivi redditi conseguiti durante il matrimonio. Questo diverso\nmetodo di calcolare la rendita di vecchiaia può implicare un peg-\n\n37\n6/6 Sozialversicherung PVG 2002\n\ngioramento della situazione per quegli assicurati, la cui rendita era\nfinora stata calcolata sulla base del sistema precedente. E questa\nè propriamente la situazione del ricorrente.\n3. Come la cassa ha esposto nell’ambito della duplica, il ricorrente ha pagato i contributi per un periodo di contribuzione completo, cioè a partire dal 20. anno d’età fino al compimento del 65.\nanno di età (art. 3 LAVS). Per i disposti della LAVS, se un assicurato\nha un periodo contributivo completo (scala 44) i contributi versati\nprima del compimento dei 20 anni non vengono calcolati, in quanto\nè già al massimo del periodo di contribuzione. Se invece ha dei periodi contributivi mancanti, i contributi versati prima dei 20 anni\nvengono presi in considerazione, propriamente per colmare le lacune contributive (art. 29bis cpv. 2 LAVS). Nella fattispecie, al ricorrente è stata applicata la scala delle rendite no. 44 che corrisponde\nad un periodo contributivo completo (la persona ha lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d’età).\nIl fatto che nella decisione impugnata sia stato indicato il no. 26\ncome «anni contributivi della classe d’età» come già precedentemente nella decisione riguardante la rendita d’invalidità non ha alcuna rilevanza. Questa indicazione è stata infatti ripresa semplicemente dalla decisione di rendita precedente (nel 1983 l’assicurato\naveva 26 anni di contribuzione come gli assicurati della sua classe\nd’età) e vuole semplicemente confermare l’esistenza di un periodo\ncontributivo completo. Non è neppure contestato che l’istante abbia\nversato contributi fino al 2000 come persona senza attività lucrativa\nper gli ultimi cinque anni. All’epoca della fissazione della rendita\nd’invalidità il reddito medio annuo determinante del ricorrente era\ndi fr. 54 708–. Attualmente, in applicazione delle nuove disposizioni\ndella 10. revisione della LAVS, il reddito annuo medio determinante\ndel ricorrente ammonterebbe a fr. 28 428.– (vedi calcolo proposto\ndalla cassa in sede di duplica) e il relativo diritto alla rendita sarebbe\ndi fr. 1378.–. Sulla decisione di rendita impugnata, il reddito annuo\nmedio determinante è indicato a fr. 35 844.– e questo è probabilmente quanto l’istante non riesce a comprendere. Prendendo i dati\n(anni di contribuzione effettivi e contributi effettivamente versati\nfino al 2000 ) e calcolando la rendita di vecchiaia in base al nuovo sistema, il ricorrente avrebbe diritto ad una rendita mensile di fr.\n1378.–, mentre fino ad ora era posto al beneficio di una rendita per\nconiugi da parte dell ’assicurazione per l’invalidità di fr. 1539.–, la\nquale corrisponde (secondo le tabelle del 2001) ad un reddito annuo\nmedio determinante di fr. 35 844.–. L’istante vorrebbe molto probabilmente che venga nuovamente preso in considerazione anche il\n\n38\n6/7 Sozialversicherung PVG 2002\n\n"}