Da tale momento si giustifica pertanto accordare alle parti un termine, in casu di 30 giorni come per il ricorso, per adire le vie legali. Per il TFA, una nuova intimazione della decisione al legale, trascorso detto termine, non ha per effetto una restituzione dei termini di ricorso (DTF 118 V 190 e 117 II 511 cons. 2). Un’analoga disposizione è conosciuta anche nel nostro Cantone per la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LTA infatti, una errata istruzione sui rimedi legali non deve causare svantaggi all’interessata.