Infatti, una notifica difettosa non deve necessariamente comportare la nullità del provvedimento e il ricorso al Giudice, magari anni più tardi, invocando il difetto di notifica collide manifestamente con gli interessi della sicurezza del diritto. Onde ovviare a questi inconvenienti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) – nella decisione del 13 febbraio 2001 (C 168/00), confermata in seguito anche il 10 maggio 2001 (C196/00) – ha precisato che per termine ragionevole per impugnare il provvedimento va inteso un lasso di tempo che, a seconda della situazione, non può comunque superare il doppio del regolare termine di ricorso. Per il TFA è usuale