Considerandi: 1. d) Giusta quanto sancito all’art. 11 cpv. 1 e 3 PA, in ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare e fintanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante. La normativa di cui all’art. 11 cpv. 3 PA non è una semplice prescrizione d’ordine, ma serve, nell’interesse della sicurezza del diritto, a stabilire senza alcun dubbio a chi la comunicazione debba essere fatta qualora sia stato designato un rappresentate legale (DTF 99 V 182).