Decreto di stralcio. Procedura divenuta priva di oggetto. Modifica della decisione impugnata da parte dell'autorità precedente giusta l'art. 61 LTA. Nessuna forza di cosa giudicata materiale. — Il decreto di stralcio in seguito ad una procedura divenuta priva di oggetto non dovuta a ritiro, riconoscimento o accordo ha solamente effetto formale, per cui una nuova decisone nello stesso contesto non risulta esclusa.