Sul motivo di ricusa per parzialità dei Consiglieri di Stato. — Le restrittive disposizioni sulla ricusa di autorità giudiziarie non si applicano senz’altro ai membri del Governo e all’autorità amministrativa; questi ultimi non sono posti sotto la protezione di cui agli art. 30 CF e 6 CEDU; per loro valgono gli art. 8 e 29 CF; per questo i membri di un’autorità amministrativa devono ricusarsi per legittima suspicione o per motivi analoghi soltanto quando hanno un interesse personale e attuale all’esito della controversia che trattano.