’opera principale (cons. 2). — I costi per la costruzione e la manutenzione dell’opera possono essere presi in considerazione entro il termine di 10 anni giusta l’art. 10 LCompr, giacché la susseguente entità dei costi per una determinata opera è solitamente la causa per una completa e attendibile procedura posteriore di comprensorio; al trascorrere di questo termine sono però computabili solo quei costi d’investimento che indubbiamente aumentano il valore dell’opera (cons. 3). — Giusta l’art. 14 LCompr occorre in principio distinguere tra commissioni di comprensorio permanenti e