Contributi di comprensorio. — Sull’applicabilità e la validità di un’imposizione posteriore di aumenti di valore nell’ambito di una procedura di ripartizione dei costi secondo l’art. 10 LCompr (cons. 1). — In caso di avvio di una procedura di comprensorio posteriore, i termini di cui all’art. 12 LCompr sono ininfluenti; senso e fine di questa disposizione è la promozione dell’attuazione del progetto e la garanzia del finanziamento dell’opera principale (cons. 2).