Come giustamente addotto dal comune convenuto e come si deduce da quanto esposto nel considerando che precede, il senso della disposizione derogatoria di cui all’art. 5.8 cpv. 5 LE è quello di permettere, in caso di sistemazione di una costruzione esistente, di procedere alla dovuta isolazione del tetto o alla realizzazione di un sottotetto che automaticamente, volendo rispettare i volumi e l’altezza della costruzione precedente, dovrebbe in tal caso andare a scapito dell’altezza del piano sotto il tetto.