Questo è quanto la nuova legislazione comunale prevede all’art. 5.8 cpv. 5 LE. b) Ed è propriamente a questa disposizione che i ricorrenti fanno riferimento per giustificare l’innalzamento dell’edificio anche verso il vicino. Giusta l’art. 5.8 LE, nella zona nucleo di regola sono ammessi solo tetti a falde ad eccezione delle costruzioni accessorie e annesse, che possono essere eseguite con tetto piano o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale (cpv. 1). In caso di sistemazione per doppia copertura di tetti è permesso un rialzamento massimo di 30 cm (cpv. 5). Per i ricorrenti, l’aumento verso la particella no.