Per i ricorrenti, l’aumento verso la particella no. 901 sarebbe dovuto al lecito innalzamento del tetto di 30 cm. Una tale interpretazione della normativa comunale non merita protezione. Come giustamente addotto dal comune convenuto e come si deduce da quanto esposto nel considerando che precede, il senso della disposizione derogatoria di cui all’art. 5.8 cpv.