{"Signatur": "GR_VG_006", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2002-31_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2002_31_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf1abec98a6fdd80b063e29ec4f1291a782a94e389518d5f334d704bc36daac7ea1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf1abec98a6fdd80b063e29ec4f1291a782a94e389518d5f334d704bc36daac7ea1ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2002_31", "Checksum": "7c1e382d507877de37c87d00c8dd6edf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PVG 2002 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG) 00.00.0000 PVG 2002 31"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2002 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:40:44", "Checksum": "543268f7ed90d0803d3191350457a1d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2002 31\nRegesto:\nPraxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028\n\n 10/31 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002\n\nbzw. die entsprechenden Auflagen in den Baubescheid zu integrieren. Da dies vorliegend nicht geschehen ist, ist der angefochtene Entscheid allein schon aus diesem Grund aufzuheben.\nR 01 80 Urteil vom 21. März 2002\n\n31 Permesso di costruzione. Disposizione derogatoria sull’altezza del fabbricato in caso di trasformazioni. Interpretazione.\n— Per le trasformazioni di edifici esistenti, la legislazione\ncomunale può prevedere un regime derogatorio, rispet- to\nalle dimensioni della precedente costruzione, per motivi\ndi risparmio energetico (cons. 2a).\n— In caso di sistemazione con isolazione del tetto, la disposizione derogatoria – che permette un innalzamento\nmassimo del tetto di 30 cm – deve essere interpretata in\nmodo restrittivo; il sorpasso deve essere riconducibile a\nmisure di risparmio energetico (cons. 2b).\n\nBaubewilligung. Ausnahmeregelung bezüglich Gebäudehöhe bei baulichen Änderungen. Auslegung.\n— Bei baulichen Änderungen an bestehenden Gebäuden\nkann die kommunale Gesetzgebung aus Energiespargründen hinsichtlich der maximal zulässigen Gebäudehöhe Ausnahmebestimmungen vorsehen (E.2a).\n— Bei einer Nachisolation des Daches muss die Ausnahmeregelung, gemäss welcher eine Dacherhöhung von\nzusätzlich maximal 30 cm erlaubt wäre, restriktiv ausgelegt werden; die Mehrhöhe muss auf energetische\nSparmassnahmen zurückzuführen sein (E. 2b).\n\nConsiderandi:\n2. a) Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPTC, gli edifici devono rispondere, accanto alle altre norme, anche alle disposizioni sull’e-\nnergia. Giusta la legge sull’energia (LEn), i comuni tengono conto in\ntutta la loro attività delle esigenze dell’approvvigionamento energetico e dell’uso dell’energia (…), segnatamente per quanto concerne\nla realizzazione e l’esercizio di impianti ed edifici propri, il rilascio di\nconcessioni e di autorizzazioni (art. 3 LEn). Nell’evadere domande\ndi costruzione i comuni devono osservare le norme di minima stabilite dal Gran Consiglio e, ai fini di un uso parsimonioso dell’ener-\n\n113\n10/31 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002\n\ngia, possono emanare prescrizioni più estese (art. 5 LEn). La rispettiva ordinanza d’applicazione prevede espressamente che le domande di costruzione per trasformazioni importanti di edifici possono essere accolte solo se dal profilo energetico corrispondono\nalle più recenti cognizioni della tecnica (art. 14 cpv. 1 OLEn). All’ora\nattuale le cognizioni più recenti della tecnica comprendono norme\nspecifiche anche sull’isolamento termico degli edifici. In caso di\ntrasformazioni di edifici esistenti, onde evitare delle possibili collisioni tra i successivi isolamenti dell’edificio, necessari dal profilo\ndell’interesse pubblico, e le particolari prescrizioni delle zone, viene\ndalle nuove legislazioni comunali solitamente previsto un regime\nderogatorio nella misura dello spessore dell’isolamento per quel\nche concerne le altezze e le lunghezze degli edifici e dei colmi, le distanze da confine e dagli edifici nonché le linee di allineamento (cfr.\nper esempio il modello cantonale di legge edilizia all’art. 38). Questo è quanto la nuova legislazione comunale prevede all’art. 5.8 cpv.\n5 LE.\nb) Ed è propriamente a questa disposizione che i ricorrenti\nfanno riferimento per giustificare l’innalzamento dell’edificio anche\nverso il vicino. Giusta l’art. 5.8 LE, nella zona nucleo di regola sono\nammessi solo tetti a falde ad eccezione delle costruzioni accessorie\ne annesse, che possono essere eseguite con tetto piano o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale (cpv. 1). In caso di sistemazione per doppia copertura di tetti è permesso un rialzamento\nmassimo di 30 cm (cpv. 5). Per i ricorrenti, l’aumento verso la particella no. 901 sarebbe dovuto al lecito innalzamento del tetto di 30\ncm. Una tale interpretazione della normativa comunale non merita\nprotezione. Come giustamente addotto dal comune convenuto e\ncome si deduce da quanto esposto nel considerando che precede, il\nsenso della disposizione derogatoria di cui all’art. 5.8 cpv. 5 LE è\nquello di permettere, in caso di sistemazione di una costruzione esistente, di procedere alla dovuta isolazione del tetto o alla realizzazione di un sottotetto che automaticamente, volendo rispettare i volumi e l’altezza della costruzione precedente, dovrebbe in tal caso\nandare a scapito dell’altezza del piano sotto il tetto. Per evitare\nquindi che con simili interventi di sistemazione, necessari dal profilo energetico, vengano ridotte le potenzialità edificatorie dell’esistente costruzione, il legislatore comunale ha ritenuto indicato prevedere un regime derogatorio. Evidentemente, essendo già una\ndisposizione di carattere derogatorio, l’interpretazione della stessa\nnon può essere fatta nel modo estensivo preteso dai ricorrenti.\nR 02 109 Sentenza del 10 dicembre 2002\n\n114\n"}