Abolizione di posteggi pubblici. — Limitazioni della libertà economica giusta l’art. 27 CF sono ammissibili, se possono fondarsi su motivi di polizia, di ordine sociopolitico o di protezione dell’ambiente; i comuni godono in materia di un ampio potere decisionale (cons. 3a, b). — In principio, non sussiste alcun diritto al mantenimento illimitato di un uso (accresciuto) del demanio pubblico come finora ammesso su di una cosa pubblica per persone private o per commercianti (cons. 3c). — Indispensabile è un’accurata ponderazione degli inte- ressi in gioco (cons. 3d).