{"Signatur": "GR_VG_006", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2002-27_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2002_27_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf3ea3e8feceb0bf8839c84a8f68dbe97654503b084dad2296ecb009d649ba3bc21ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf3ea3e8feceb0bf8839c84a8f68dbe97654503b084dad2296ecb009d649ba3bc21ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2002_27", "Checksum": "6e22c460057357ce255684ab7745c759"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PVG 2002 27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG) 00.00.0000 PVG 2002 27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2002 27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:39:29", "Checksum": "9c751f151757172d4f6d6ac2ef2106cd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2002 27\nRegesto:\nPraxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028\n\nno di urbanizzazione, bensì declassa detto breve tratto di strada ad\naccesso carrozzabile e pedonale. In sostanza, quindi, per quanto riguarda l’estensione e il tracciato, la strada di quartiere no. 7 implica\ndei cambiamenti unicamente nella zona di imbocco a valle, mentre, dopo essersi immessa sul sedime della via preesistente a\nmonte della casa dei ricorrenti, ricalca l’ubicazione e l’estensione\ndella stessa. La realizzazione dell’opera stradale prevista dal piano\ndi urbanizzazione creerebbe una situazione per la quale la particella dei ricorrenti, in effetti, sarebbe praticamente accerchiata\ndalle strutture viarie subendo gli indubbi svantaggi derivanti da\nuna simile circostanza.\nGiova altresì rilevare che la strada di quartiere no. 7, così\ncome prevista dal piano di urbanizzazione, forma effettivamente\nun vicolo cieco che si blocca al cospetto degli edifici siti sulla particella no. 1128, senza concedere all’automobilista alcuna possibilità\ndi continuare il proprio tragitto in direzione della frazione di F. e\nsenza neppure prevedere una piazza atta a permettere di girare\nl’automobile. Come precedentemente constatato, a monte della\nparticella no. 1128, la prevista strada di quartiere, alla stessa stregua di quella attuale, si riduce a mera strada agricola.\nContrariamente a quanto affermato dal comune nella propria presa di posizione, in base agli atti della revisione della pianificazione presentati in giudizio, in particolar modo in base al piano generale di urbanizzazione e a quello delle zone, non è legalmente\npresumibile, senza una nuova formale procedura di revisione della\npianificazione, che la strada di quartiere no. 7, così come attualmente\nprevista, possa costituire la prima tappa di una struttura viaria volta\na creare un nuovo allacciamento per le frazioni di P. e F. A maggior ragione, si impelle constatare che fra il capolinea della strada e la frazione di F. appare inserita una vasta zona agricola ulteriormente vincolata dalle disposizioni sulla protezione del paesaggio e, almeno in\nparte, da quelle preposte alla salvaguardia dei beni archeologici.\nRiassumendo, il Tribunale amministrativo è tenuto a giudicare l’ammissibilità o meno della strada contestata in base agli atti\npianificatori in vigore, senza tenere conto di eventuali progetti del\ncomune non riscontrabili in tale documentazione e che, in ogni\ncaso, implicherebbero una nuova procedura di revisione della pianificazione locale.\n4. La procedura di pianificazione è retta dal principio della\nproporzionalità concretizzato dall’art. 3 LPTC che impone a coloro\nche sono incaricati di compiti pianificatori di tutelare nel miglior\nmodo possibile gli interessi privati e pubblici degni di protezione\n\n100\n10/27 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002\n\nsoppesandoli reciprocamente. Se uno scopo pianificatorio può essere raggiunto tramite provvedimenti diversi deve quindi essere\nscelta la soluzione meno gravosa nei confronti degli interessi del cittadino.\nIn via abbondanziale, si rende opportuno considerare come\nil principio della proporzionalità regga, in generale, l’attività degli\namministratori pubblici imponendo, da un canto, che la misura prevista sia idonea a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, pur tutelando, nel limite del possibile, la libertà personale e la\nproprietà del cittadino e, d’altro canto, che esista un rapporto ragionevole tra il risultato che si vuole raggiungere e le restrizioni che si\nrendono necessarie per il conseguimento dello stesso (cfr. DTF 105\nIV 68, 102 Ia 522). In effetti, il rispetto del principio della proporzionalità vincola l’amministrazione pubblica anche qualora non sia ripreso nella normativa specifica applicabile in quanto scaturisce dai\ndiritti fondamentali ancorati nella Costituzione federale. A maggior\nragione, l’autorità amministrativa deve attenersi a tale principio, ribadito dall’art. 3 LPTC, nell’ambito dell’attività pianificatoria.\nCome risulta dalle constatazioni di cui al considerando precedente, la strada di quartiere no. 7 forma un vicolo cieco che, a prescindere dalla zona di imbocco a valle, ricalca il tracciato di una via\nesistente che già collega un numero esiguo di fondi sovraedificati.\nNell’ottica di tale necessità d’allacciamento, secondo gli accertamenti del Tribunale amministrativo, può essere considerata sufficiente la strada attuale che, nel punto più stretto, costituito dal passaggio fra le case in prossimità dell’imbocco, palesa una larghezza\nminima di 3,05 metri e che potrà, se del caso essere adattata alle limitate nuove utilizzazioni possibili secondo l’esistente zona edilizia.\nInfine, giova ribadire come un’eventuale continuazione a\nmonte della strada di quartiere, a prescindere da eventuali ostacoli\nposti dalla salvaguardia dell’ambiente e del sito archeologico, potrà\nessere sancita unicamente nell’ambito di una nuova procedura di\nrevisione della pianificazione locale che, al momento, non può costituire oggetto di ipotesi. Di conseguenza, la necessità del nuovo\nsbocco della strada di quartiere no. 7 deve essere vagliata in base\nagli estremi dei piani in vigore.\nAlla luce di tali premesse, attualmente l’esiguo interesse\npubblico soccombe nei confronti dell’interesse dei ricorrenti ad\nevitare che la loro casa sia praticamente accerchiata dalla rete\nstradale con conseguente smembramento della particella nonché\nincremento delle immissioni, raggiungendo così anche un utilizzo\nparsimonioso sia del terreno che dei mezzi finanziari pubblici.\n\n101\n10/28 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2002\n\n"}