Imposta sul trapasso di proprietà. Procedura di opposizione. Colloquio con l’autorità di tassazione. — Se per le imposte speciali il diritto comunale rinvia alla procedura di tassazione secondo il diritto cantonale, è applicabile anche l’art. 138 cpv. 1 LCI e occorre concedere su richiesta un colloquio (cons. 2a). — Scopo del colloquio e conseguenze di un suo rifiuto in generale e nel caso particolare (cons. 2b).