Questo rapporto esiste manifestamente sia in virtù di quanto previsto agli art. 163 (obbligo di mantenimento della famiglia) e 273 (obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli) CC, ma parimenti per quanto sancito all’art. 328 CC. A mente di detto disposto, che regola la comunione di famiglia, chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno. b) Nell’evenienza in parola, il padre bisognoso di cure vive nell’economia domestica della figlia, la quale lo assiste e accudisce.