a) L’idea a fondamento delle disposizioni riguardanti la partecipazione ai costi della degenza ospedaliera è quella stando alla quale, la persona avrebbe comunque dovuto assumersi delle spese per il proprio mantenimento anche se fosse rimasta a casa (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, pag. 150, e Dieter Widmer, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 3. edizione, pag. 156). Evidentemente il relativo risparmio di non dover portare avanti per detto periodo un’economia domestica non riguarda che le persone che vivono da sole. Per le altre, l’assenza di un membro che altrimenti convive nell’economia domestica non comporta lo stesso vantaggio in termini di risparmio.