2 LAINF e art. 27 cpv. 2 OAINF). Per questo, in assonanza a questa regola, il Consiglio federale proponeva, da un lato, di mantenere un contributo, il cui ammontare sarebbe stato fissato dall’esecutivo federale, e, d’altro canto, di scalare detto contributo a seconda degli oneri familiari. Maggiori ragguagli su quanto si intendesse con il termine oneri di famiglia il citato messaggio non ne fornisce. 3. a) L’idea a fondamento delle disposizioni riguardanti la partecipazione ai costi della degenza ospedaliera è quella stando alla quale, la persona avrebbe comunque dovuto assumersi delle spese per il proprio mantenimento anche se fosse rimasta a casa (cfr.