2 LAINF e art. 27 OAINF). In questo senso quindi, se il legislatore avesse voluto ridurre la nozione di oneri familiari al solo rapporto tra coniugi o tra genitore e figli, egli avrebbe con probabilità proceduto alle dovute precisazioni e non scelto una formulazione volutamente alquanto ampia. Per il Tribunale amministrativo, il riferimento alla legislazione in materia di assegni familiari o per figli (LAF) che la convenuta fa per contestare il concetto di oneri familiari nel caso concreto è invece poco pertinente. Indiscussamente, l’idea a fondamento degli assegni familiari e per figli è il promovimento della famiglia in senso stretto.