Giusta l’art. 78 LGA, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni invece non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). La ricorrente e i proprietari per piani che si sono avvalsi della collaborazione di un patrocinatore legale hanno diritto alle ripetibili. In considerazione del fatto che queste parti vincono solo parzialmente la causa, l’indennità per ripetibili viene ridotta alla metà dell’importo della nota d’onorario introdotta.