4. In conclusione il ricorso deve essere parzialmente accolto, per quanto è dato entrare nel merito dello stesso. Le quote di suddivisione dei costi vengono invece integralmente confermate. L’esito della causa giustifica un proporzionale accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento tra il comune convenuto, da un lato, e la ricorrente ed i proprietari per piani, dall’altro (art. 72 ss. LGA). Giusta l’art. 78 LGA, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte le spese necessarie causate dalla procedura (cpv.