c) Per quanto riguarda invece la quota di ripartizione dei costi, la decisione impugnata non dà adito a critiche. La ricorrente non contesta la propria responsabilità per il mancato trasferimento dell’IS dopo la parcellazione dell’iniziale fondo no. 1102 per cui su tale questione non occorre soffermarsi oltre. L’istante è però pure da ritenere colpevole tanto quanto gli altri interessati della diversa destinazione dei locali, giacché questa è avvenuta anche grazie a dei mirati interventi edilizi di cui la committenza deve rispondere e non semplicemente per volontà dei nuovi proprietari.