Ne consegue che tali spese supplementari non potevano a questo stadio del procedimento essere accollate ai pretesi responsabili, in assenza di una decisione di merito su chi aveva causato i costi e in che proporzione. Sostenere che i costi si riferissero semplicemente al complesso venduto dalla ricorrente e di proprietà dei privati convenuti non basta certo per definire chi sia concretamente tenuto a sopportare le spese dell’esperto.