3. a) Giusta l’art. 96 della legge sulla pianificazione del Cantone dei Grigioni (LPTC), i comuni riscuotono tasse per le loro spese derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia e da altre procedure di polizia edilizia. Devono essere rimborsate al comune spese per prestazioni di terzi come perizie tecniche, consulenze, nonché spese del registro fondiario (cpv. 1). Deve assumersi le spese chi le ha provocate con domande, di ogni tipo o con il suo comportamento (cpv. 2 prima frase). La decisione impugnata distingue tra la tassa comunale di fr. 200.-- ed i costi dell’esperto per un ammontare di fr.