La decisione qui impugnata è stata presa dall’esecutivo comunale, senza il concorso dell’impiegato comunale e non può pertanto essere ritenuta inficiata di parzialità. Per il resto è comunque difficile intravedere, malgrado la partecipazione attiva ai lavori di costruzione, in quale misura l’incaricato comunale potrebbe ora trarre un personale vantaggio da questa faccenda.