c) Più avanti la ricorrente pone in dubbio la perfetta imparzialità del responsabile dell’ufficio tecnico comunale incaricato del collaudo, che all’epoca dell’esecuzione dei lavori di costruzione era impiegato presso la ditta incaricata di edificare il complesso edilizio. In questo contesto la censura - a sua volta fatta valere nella dovuta sede, ma tardivamente - non può essere sentita. La decisione qui impugnata è stata presa dall’esecutivo comunale, senza il concorso dell’impiegato comunale e non può pertanto essere ritenuta inficiata di parzialità.