di addurre materialmente nulla che potrebbe far pensare ad una sua parzialità. Del resto, come giustamente ricordato dal comune convenuto, contro la nomina dell’incaricato la ricorrente, benché già patrocinata anche all’epoca della comunicazione, non aveva a suo tempo sollevato alcuna obiezione. Ne discende che le rimostranze ora espresse in merito alla persona del perito e a come si è giunti a questa nomina non meritano protezione per quanto non siano comunque tardive.