Dal profilo formale l’istante contesta in primo luogo la scelta dell’esperto e l’imparzialità del tecnico comunale a suo tempo impiegato presso il progettista e che avrebbe pure in parte proceduto all’esecuzione dei lavori qui in discussione. Nei confronti dei convenuti, viene contestata la legittimazione a prendere posizione sul ricorso della comunione dei proprietari per piani, non essendo questa la destinataria del decreto impugnato, bensì i singoli proprietari per piani.