2. a) La presente controversia può riguardare unicamente la ripartizione dei costi operata con la decisione impugnata, per cui sulle censure e richieste che non riguardano tale aspetto della problematica non è dato entrare nel merito del ricorso, non essendo ancora stata emanata una decisione al riguardo. Dal profilo formale l’istante contesta in primo luogo la scelta dell’esperto e l’imparzialità del tecnico comunale a suo tempo impiegato presso il progettista e che avrebbe pure in parte proceduto all’esecuzione dei lavori qui in discussione.