Della nomina di …, tutte le parti interessate sarebbero state debitamente informate e nessuno avrebbe opposto rimostranze. Per il resto, i lavori portati a termine dal perito, comprendenti anche il mancante piano dell’autorimessa sotterranea, riguarderebbero esclusivamente il complesso “…” e andrebbero pertanto in modo preponderante a carico della ricorrente. Questa avrebbe omesso di comunicare all’autorità edilizia il termine dei lavori, la parcellazione del fondo e avrebbe poi dato seguito alle pretese degli acquirenti, tollerando l’infrazione sull’utilizzazione dei locali a scopo abitativo.