3. Il 19 dicembre 2006, il Comune di … rilasciava una decisione nella quale confermava il trasferimento dalla particella no. 1102 di uno sfruttamento di 178.18 m2 a favore della particella no. 1376, in modo tale che lo sfruttamento complessivo di quest’ultima bastasse esattamente per i piani fuori terra. In seguito all’illegale destinazione degli scantinati, le case continuavano ad avere per contro degli utilizzi non conformi per i piani interrati. In questa decisione le spese occasionate dall’architetto … per un ammontare di fr. 7'301.80 venivano ripartire in ragione di 2/3 a carico di … e di un 1/3 a carico dei proprietari per piani.