{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-22", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2007-2_2007-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2007_2_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2007_2", "Checksum": "50556e2a2848ab0ac187c55632273482"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 22.05.2007 A 2007 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 A 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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L’istante è però pure da ritenere colpevole tanto quanto gli altri\ninteressati della diversa destinazione dei locali, giacché questa è avvenuta\nanche grazie a dei mirati interventi edilizi di cui la committenza deve\nrispondere e non semplicemente per volontà dei nuovi proprietari.\nEvidentemente in questa situazione gli interventi edilizi abusivi vanno\nintegralmente a carico della ricorrente come perturbatrice per situazione.\nL’istante non può certamente ritenersi esonerata dalla propria responsabilità\nper il semplice fatto che i lavori siano stati eseguiti da terzi. Le sono pertanto\nin questo contesto attribuibili le attività sia dell’architetto sia della direzione\nlavori. Del resto il fatto che la committente non abbia tempestivamente\ncomunicato all’autorità edilizia la conclusione dei lavori di costruzione in\noccasione della prima consegna delle case nel 2003, ma abbia atteso almeno\nfino al 22 febbraio 2005 per farlo, pur non rivestendo che un’importanza\nminore per la problematica del caso in parola, comprova comunque una certa\nritrosia nei confronti del collaudo, spiegabile molto probabilmente con la\nconsapevolezza della violazione delle disposizioni edilizie comunali. In queste\ncondizioni è per questo Giudice del tutto consono ritenere che la colpa\ndell’istante sia due volte superiore a quella dei proprietari per piani. Su tale\npunto la decisione impugnata merita pertanto conferma.\n\n4. In conclusione il ricorso deve essere parzialmente accolto, per quanto è dato\nentrare nel merito dello stesso. Le quote di suddivisione dei costi vengono\ninvece integralmente confermate. L’esito della causa giustifica un\nproporzionale accollamento delle spese occasionate dal presente\nprocedimento tra il comune convenuto, da un lato, e la ricorrente ed i\nproprietari per piani, dall’altro (art. 72 ss. LGA). Giusta l’art. 78 LGA, la parte\nsoccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente tutte\nle spese necessarie causate dalla procedura (cpv. 1). Ai comuni invece non\nvengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle\nloro attribuzioni ufficiali (cpv. 2). La ricorrente e i proprietari per piani che si\nsono avvalsi della collaborazione di un patrocinatore legale hanno diritto alle\nripetibili. In considerazione del fatto che queste parti vincono solo\nparzialmente la causa, l’indennità per ripetibili viene ridotta alla metà\ndell’importo della nota d’onorario introdotta.\n\nIl Tribunale decide:\n\n1. Per quanto è dato entrare nel merito del ricorso, questo è parzialmente accolto\ne il punto 4 del dispositivo della decisione impugnata è annullato per quanto\nriguarda la quantificazione dei costi della ditta …, Architettura SA. Gli atti sono\nritornati al comune convenuto affinché proceda alla quantificazione dei costi\ncausati dal nuovo calcolo della SUL e proceda al loro accollamento nel senso\ndei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.\n\n2. Vengono prelevate\n- una tassa di Stato di fr. 1'500.--\n- e le spese di cancelleria di fr. 344.--\ntotale fr. 1'844.--\n\nil cui importo sarà versato per ½ dal Comune di …, per 1/6 da …, per 1/6\ncomplessivamente e solidalmente dai proprietari per piani … e per 1/6 da …\nentro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione\ndelle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.\n3. Il Comune di … versa alla ricorrente in totale un’indennità di fr. 1'371.50.- e ai\nproprietari per piani convenuti e patrocinati complessivamente fr. 997.50 a\ntitolo di ripetibili.\n\nL’interposto ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile\n(1C_217/2007).\n"}