{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-22", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2007-2_2007-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2007_2_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2007_2", "Checksum": "50556e2a2848ab0ac187c55632273482"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 22.05.2007 A 2007 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 A 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  4. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "tasse di polizia edilizia | Gebühren übriges"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 04:29:48", "Checksum": "e48066b40da4c53414c090d5434ee929", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 A 2007 2\nRegesto:\ntasse di polizia edilizia | Gebühren übriges\n\nc) Più avanti la ricorrente pone in dubbio la perfetta imparzialità del responsabile\ndell’ufficio tecnico comunale incaricato del collaudo, che all’epoca\ndell’esecuzione dei lavori di costruzione era impiegato presso la ditta\nincaricata di edificare il complesso edilizio. In questo contesto la censura - a\nsua volta fatta valere nella dovuta sede, ma tardivamente - non può essere\nsentita. La decisione qui impugnata è stata presa dall’esecutivo comunale,\nsenza il concorso dell’impiegato comunale e non può pertanto essere ritenuta\ninficiata di parzialità. Per il resto è comunque difficile intravedere, malgrado la\npartecipazione attiva ai lavori di costruzione, in quale misura l’incaricato\ncomunale potrebbe ora trarre un personale vantaggio da questa faccenda.\nNon va dimenticato che la diversa destinazione dei piani interrati della\ncostruzione è da imputare sia alla ricorrente che ai proprietari per piani e che\npertanto la pretesa volta a far ricadere la responsabilità del secondo calcolo\ndella SUL su altre persone non trova alcun fondamento. Gli appartamenti delle\ntre case di vacanza sono stati venduti tra il dicembre 2003 e il dicembre 2004,\nmentre i lavori venivano terminati nel 2003, per questo è evidente che la\nricorrente è responsabile della diversa destinazione dei locali almeno tanto\nquanto coloro che hanno espresso il desiderio di apportare delle modifiche ai\npiani dell’appartamento che volevano comperare.\n\n3. a) Giusta l’art. 96 della legge sulla pianificazione del Cantone dei Grigioni\n(LPTC), i comuni riscuotono tasse per le loro spese derivanti dalla procedura\ndi rilascio della licenza edilizia e da altre procedure di polizia edilizia. Devono\nessere rimborsate al comune spese per prestazioni di terzi come perizie\ntecniche, consulenze, nonché spese del registro fondiario (cpv. 1). Deve\nassumersi le spese chi le ha provocate con domande, di ogni tipo o con il suo\ncomportamento (cpv. 2 prima frase). La decisione impugnata distingue tra la\ntassa comunale di fr. 200.-- ed i costi dell’esperto per un ammontare di fr.\n7'301.80. Espressamente la tassa comunale non è stata a giusto titolo oggetto\ndi contestazione. Questa va infatti calcolata in base alle spese che l’ente\npubblico deve sopportare per il dispendio amministrativo che la misura causa\ne una tassa di fr. 200.-- dopo tutti gli scambi di corrispondenza e il sopralluogo\nche la procedura ha richiesto non dà certo adito a critiche.\n\nb) Per quanto riguarda invece i costi per la prestazione di terzi, si impone un\ndiverso giudizio. Nell’evenienza in parola, è indiscusso che la decisione\nimpugnata verta materialmente solo sulla questione relativa all’IS, che è in\nparte sorpassato per quanto riguarda i locali interrati e che non è stato oggetto\ndi trasferimento al momento della parcellazione del fondo. In questo senso le\nspese che possono essere accollate agli interessati devono necessariamente\nriferirsi esclusivamente ai costi occasionati dal calcolo della SUL. Per gli altri\ncosti, allestimento di un piano del garage e definizione dei posti macchina o\nper la determinazione della pericolosità della rampa ecc. non è, in assenza di\nuna decisione materiale possibile procedere ad un accollamento. Come risulta\nperò dall’allegata fattura del 13 e del 18 dicembre 2006, i costi accollati ai\nprivati convenuti in ricorso si riferiscono solo in parte al calcolo della SUL e\ncomprendono prestazioni estranee a tale questione. Ne consegue che tali\nspese supplementari non potevano a questo stadio del procedimento essere\naccollate ai pretesi responsabili, in assenza di una decisione di merito su chi\naveva causato i costi e in che proporzione. Sostenere che i costi si riferissero\nsemplicemente al complesso venduto dalla ricorrente e di proprietà dei privati\nconvenuti non basta certo per definire chi sia concretamente tenuto a\nsopportare le spese dell’esperto. Dalla fattura non è chiaramente desumibile\nquale sia l’importo che possa essere esclusivamente riferito al calcolo dello\nsfruttamento, per cui gli atti vanno ritornati al comune convenuto affinché\nstabilisca l’esatto ammontare dei costi occasionati dal calcolo dell’IS per\naccollarli ai responsabili.\n\n"}