{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-22", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2007-2_2007-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2007_2_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2007_2", "Checksum": "50556e2a2848ab0ac187c55632273482"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 22.05.2007 A 2007 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 A 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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Dal\nprofilo formale l’istante contesta in primo luogo la scelta dell’esperto e\nl’imparzialità del tecnico comunale a suo tempo impiegato presso il progettista\ne che avrebbe pure in parte proceduto all’esecuzione dei lavori qui in\ndiscussione. Nei confronti dei convenuti, viene contestata la legittimazione a\nprendere posizione sul ricorso della comunione dei proprietari per piani, non\nessendo questa la destinataria del decreto impugnato, bensì i singoli\nproprietari per piani. Quest’ultima questione, sollevata del resto anche dal\nconvenuto 3, non riveste nell’evenienza concreta importanza determinante,\ngiacché tutti i proprietari toccati dal provvedimento hanno preso posizione in\nquesta sede e pertanto vengono da questo Giudice considerati toccati in\nqualità di semplici proprietari per piani. Il fatto che il patrocinatore della\ncontroparte 2 abbia dichiarato di agire per la comunione di proprietari per piani\nè per questo Giudice irrilevante. Dall’allegata procura risulta che tutti, ad\neccezione del proprietario per piani che agisce senza il concorso del\nrappresentate legale, hanno incaricato l’avvocato di patrocinarli nella presente\nvertenza. Essendo tutti singolarmente legittimati a ricorrere non sussistono\nmotivi per radiare dall’incarto la presa di posizione dei privati convenuti o per\nnon considerarli come parte al presente procedimento.\n\nb) Per il nuovo calcolo dell’IS del fondo, l’autorità comunale sceglieva un esperto\ndiverso dall’iniziale progettista e direzione lavori della costruzione, causando\ncon ciò a mente dell’istante un ingiustificato incremento dei costi. Le censure\nrivolte contro la scelta del perito non meritano però protezione. In primo luogo,\nil progettista si è trasferito definitivamente oltre oceano e non poteva pertanto\nsenz’altro materialmente assumere l’incarico, perlomeno non senza un\nimmediato rientro, anche questo legato ad ulteriori costi, giacché se il calcolo\nfosse stato effettuabile solo sulla base dei piani presentati – come sembra\nproporre la ricorrente - la necessità di ricorrere ad un esperto si sarebbe già\nsin dell’inizio rivelata superflua. In realtà invece, era - tra gli altri fattori -\npropriamente anche la discordanza tra l’utilizzazione indicata sui piani e quella\neffettiva dello scantinato che aveva reso necessario un nuovo calcolo dell’IS,\naccanto poi alla parcellazione del fondo. Non può pertanto in queste\ncircostanze essere posta in discussione la necessità di operare un nuovo\ncalcolo dello sfruttamento. Concretamente era poi stato possibile operare una\ndiversa destinazione degli scantinati, che risultano già in gran parte arredati,\nsolo grazie a dei mirati interventi edilizi a pavimenti e pareti oltre alla creazione\ndi servizi igienici e armadi a muro. Per questo è evidente che la direzione\nlavori della costruzione non poteva essere la persona più idonea a calcolare\nil presunto superamento (per gli scantinati) dell’IS. L’istante pretende che la\nmisurazione ordinata a posteriori avrebbe confermato il calcolo proposto in\nsede di domanda di costruzione e che conseguentemente un rifacimento del\ncalcolo sarebbe stato superfluo. Tale affermazione è pertinente solo per\nquanto riguarda la parte della costruzione fuori dall’interrato. Invece, per gli\nscantinati, l’indice d’utilizzazione è superato in diversi punti a seconda che si\ntratti del complesso A, B o C (vedi il punto 4 dei considerandi della decisione\nimpugnata). Era pertanto evidente la necessità di operare un nuovo calcolo\ndella SUL effettiva a lavori ultimati. Non è poi neppure posto in discussione\nche il progetto eseguito non corrispondesse esattamente ai piani delle facciate\npresentati. E’ pertanto consono alle concrete circostanze del caso in esame\nche l’autorità edilizia comunale abbia deciso di incaricare del calcolo dello\nsfruttamento un esperto diverso dal progettista e direzione lavori della\ncostruzione. L’interesse pubblico ad una oggettiva determinazione\ndell’utilizzazione nel rispetto della normativa comunale prevaleva pertanto\nindubbiamente sull’interesse meramente finanziario dell’istante a veder\nincaricato del calcolo una persona che già conosceva la costruzione e che\npertanto era ritenuta (teoricamente) in grado di poter evadere la richiesta in\nmodo più economico. Anche il fatto che il perito fosse stato suggerito dai\nproprietari per piani è ai fini del giudizio ininfluente, essendo l’architetto in\nquestione comunque consulente del comune e non essendo l’istante in grado\ndi addurre materialmente nulla che potrebbe far pensare ad una sua parzialità.\nDel resto, come giustamente ricordato dal comune convenuto, contro la\nnomina dell’incaricato la ricorrente, benché già patrocinata anche all’epoca\ndella comunicazione, non aveva a suo tempo sollevato alcuna obiezione. Ne\ndiscende che le rimostranze ora espresse in merito alla persona del perito e\na come si è giunti a questa nomina non meritano protezione per quanto non\nsiano comunque tardive.\n\n"}