{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-22", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2007-2_2007-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2007_2_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2007_2", "Checksum": "50556e2a2848ab0ac187c55632273482"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 22.05.2007 A 2007 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 A 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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In questo contesto l’avvocato della maggior parte dei proprietari per\npiani avrebbe svolto un ruolo determinante sia nella definizione del modo di\nprocedere che per quanto riguarderebbe la scelta del perito operata. I costi in\npiù legati a queste criticabili scelte non potrebbero però essere accoltati\nall’istante. La sola omissione che andrebbe a carico della ricorrente sarebbe\nil mancato trasferimento dello sfruttamento in occasione della parcellazione\nnel 2003. Gli ingenti costi pretesi dal perito sarebbero poi in gran parte da\nascrivere all’opinabile scelta operata dall’autorità comunale, che anziché\nrichiedere il calcolo all’architetto incaricato del progetto e che aveva pure\ndiretto i lavori avrebbe preferito scegliere una persona estranea al progetto,\ncausando in questo modo un inutile dispendio di tempi e mezzi a disposizione.\n5. Nella propria presa di posizione il Comune di … chiedeva la reiezione del\nricorso con protesta di spese e ripetibili. Del calcolo della SUL sarebbe stato\nincaricato il perito … poiché l’architetto che aveva progettato le case e diretto\ni lavori di costruzione, oltre ad essere uno dei diretti responsabili della\ncreazione di spazi abitabili abusivi e ad apparire pertanto chiaramente di\nparte, sarebbe partito definitivamente per l’estero. Della nomina di …, tutte le\nparti interessate sarebbero state debitamente informate e nessuno avrebbe\nopposto rimostranze. Per il resto, i lavori portati a termine dal perito,\ncomprendenti anche il mancante piano dell’autorimessa sotterranea,\nriguarderebbero esclusivamente il complesso “…” e andrebbero pertanto in\nmodo preponderante a carico della ricorrente. Questa avrebbe omesso di\ncomunicare all’autorità edilizia il termine dei lavori, la parcellazione del fondo\ne avrebbe poi dato seguito alle pretese degli acquirenti, tollerando l’infrazione\nsull’utilizzazione dei locali a scopo abitativo.\n\n6. Sentiti al riguardo …, dall’altro, chiedevano dal canto loro l’accoglienza del\nricorso, avendo l’autorità comunale addossato all’istante ed ai proprietari per\npiani convenuti in ricorso dei costi che esulerebbero manifestamente da\nquanto sarebbe stato oggetto di decisione materiale il 19 dicembre 2006. …\nconfermava esplicitamente che la ricorrente avrebbe però all’epoca garantito\nagli acquirenti un possibile uso dei locali nel seminterrato che in seguito si\nsarebbe rivelato manifestamente contrario alle disposizioni comunali in\nmateria edilizia. Inoltre chiedeva e finanziava la nomina di un esperto per\nrisolvere la problematica questione dell’accesso all’autorimessa sotterranea.\nGli altri proprietari per piani giustificavano la scelta dell’esperto in quanto\nquesti sarebbe già stato consulente edile all’epoca dell’esame del progetto e\ncontestavano qualsiasi loro coinvolgimento nel procedimento oltre quanto\nsarebbe stato necessario per una pronta evasione delle diverse\nproblematiche insorte a lavori ultimati.\n\n7. Nell’ambito del secondo scambio di scritti processuali, le parti si\nriconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte\nprecisandole. Su queste argomentazioni si tornerà per quanto utile ai fini del\ngiudizio nelle considerazioni di merito che seguono.\n\nConsiderando in diritto:\n\n1. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sulla giustizia amministrativa\n(LGA) che sostituisce la legge sul Tribunale amministrativo (LTA). Giusta l’art.\n85 cpv. 2 LGA la procedura di ricorso si conforma al nuovo diritto, se al\nmomento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso.\nNell’evenienza in esame, il termine di ricorso è scaduto dopo il 1. gennaio\n2007 per cui il procedimento sottostà alla nuova normativa.\n\n"}