{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-22", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2007-2_2007-05-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2007_2_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976747d9e07672a999001536f0217b0bb48f5270927315f353f5403268597472fb5edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2007_2", "Checksum": "50556e2a2848ab0ac187c55632273482"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2007 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 22.05.2007 A 2007 2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 A 2007 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  4. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "tasse di polizia edilizia | Gebühren übriges"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 04:29:48", "Checksum": "e48066b40da4c53414c090d5434ee929", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 22.05.2007 A 2007 2\nRegesto:\ntasse di polizia edilizia | Gebühren übriges\n\nA 07 2\n\n4a Camera\n\nSENTENZA\ndel 22 maggio 2007\n\nnella vertenza di diritto amministrativo\n\nconcernente tasse di polizia edilizia\n\n1. … erano proprietari sul territorio del Comune di … - in località … nella frazione\n… - della particella no. 1102, che contava 2415 m2 di superficie. Il 19 dicembre\n2000, il Comune di … rilasciava ai due proprietari una licenza edilizia per la\ncostruzione sul predetto fondo delle tre case di vacanza “…” con autorimessa\nsotterranea. Il progetto necessitava di 942.52 m2 di superficie utile lorda\n(SUL), mentre il fondo come tale premetteva uno sfruttamento fino a 966 m2.\nIl complesso edilizio veniva portato a termine e le case erano suddivise in\nunità per piani e vendute tra il dicembre 2003 e il dicembre 2004 a … Nel\nfrattempo, la particella no. 1102 veniva suddivisa in due unità: la nuova\nparticella no. 1376 su cui erano ubicate le costruzioni “…” nonché la particella\nno. 1102 che restava di proprietà della - nel frattempo divenuta - vedova ... In\noccasione del controllo del 4 agosto 2005, l’autorità edilizia comunale\nconstatava che diversi locali negli scantinati delle tre case di vacanza erano\nstati resi abitabili e che dopo la suddivisione dell’iniziale particella no. 1102, la\nSUL del fondo con edificate le costruzioni “…” non corrispondeva più alle\npossibilità di sfruttamento legali previste dall’ordinamento comunale.\n\n2. Per questo, i proprietari della particella no. 1376 e la proprietaria della\nparticella no. 1102 acconsentivano a sanare la situazione con un\ntrasferimento dello sfruttamento dalla particella no. 1102 alla no. 1376 tramite\ndecreto dell’autorità comunale. Nell’estate del 2004 sul territorio del Comune\ndi … entravano in vigore la nuova legge edilizia e con questa anche le nuove\ndisposizioni in merito allo sfruttamento. Essendo i proprietari per piani e anche\nl’autorità comunale convinti che le nuove norme sarebbero state comunque\npiù vantaggiose (incremento dell’indice di sfruttamento (IS) dallo 0.4 allo 0.5)\ne considerata la diversa destinazione degli scantinati veniva deciso di\neffettuare un nuovo calcolo dell’IS. Incaricato di questo calcolo era l’architetto\n… della ditta …, architettura SA, contro la cui nomina nessuna delle parti\ninteressate avanzava obiezioni. In seguito il complesso edilizio si rivelava\nproblematico anche per quanto riguardava la pendenza della rampa\nd’accesso ai garage e per il numero di posti macchina realizzati.\n\n3. Il 19 dicembre 2006, il Comune di … rilasciava una decisione nella quale\nconfermava il trasferimento dalla particella no. 1102 di uno sfruttamento di\n178.18 m2 a favore della particella no. 1376, in modo tale che lo sfruttamento\ncomplessivo di quest’ultima bastasse esattamente per i piani fuori terra. In\nseguito all’illegale destinazione degli scantinati, le case continuavano ad\navere per contro degli utilizzi non conformi per i piani interrati. In questa\ndecisione le spese occasionate dall’architetto … per un ammontare di fr.\n7'301.80 venivano ripartire in ragione di 2/3 a carico di … e di un 1/3 a carico\ndei proprietari per piani.\n\n"}