Ne consegue che il periodo di blocco di 5 anni per poter applicare un’imposizione solo in base agli ammortamenti non è stato ossequiato e che pertanto non si giustifica alcuna eccezione al principio generale dell’imposizione degli utili in capitale dopo il trasferimento operato. Considerata l’inosservanza del termine di cinque anni non si giustifica più l’esame della questione di sapere se l’immobile in oggetto appartenesse alla sostanza fissa necessaria dell’azienda o meno, benché non sussistano motivi per dubitare delle conclusioni della parte convenuta.