A prescindere dal fatto che i ricorrenti non sono in grado di comprovare degli ammortamenti dell’entità di quanto preteso, dopo il trasferimento nella sostanza privata dell’immobile commerciale nei diritti del contribuente subentrava il figlio. Quest’ultimo, alienava però l’immobile otto mesi dopo, avendo trasferito tale bene privato nella società di pittura che aveva nel frattempo creato. Anche in questo caso il trasferimento dalla sostanza privata in quella commerciale è considerato come un’alienazione ai sensi dell’art. 42 cpv.