4. Se immobili della sostanza fissa necessaria all’azienda vengono trasferiti nella sostanza privata senza successiva alienazione, gli utili sono imponibili come reddito soltanto nella misura cui in precedenza erano stati ammessi degli ammortamenti. Se questi immobili vengono alienati dal contribuente o dal suo successore entro cinque anni, l’utile è soggetto all’imposta sul reddito. Sono parificate all’alienazione tutte le fattispecie elencate all’art. 42 cpv. 2 (art. 18 cpv. 3 LIG). Giusta questo disposto, il trasferimento di fondi nella sostanza commerciale è parificato all’alienazione (art. 42 cpv.