Ne consegue che per poter cedere l’immobile al figlio a titolo di futura eredità era previamente indispensabile che il bene passasse dalla sostanza aziendale a quella privata del contribuente. Il trasferimento di sostanza commerciale in sostanza privata è però equiparato all’alienazione giusta quanto previsto all’art. 18 cpv. 2 LIG e sottostà pertanto all’imposta sugli utili in capitale.