c) Nell’evenienza, il contribuente svolgeva, almeno fino al 2004 per propria ammissione “dei lavori saltuari quale operaio indipendente nel ramo forestale” (vedi scritto di ricorso). L’attività svolta nel 2004 presso una ditta del vicino cantone veniva in sede giudiziaria qualificata come dipendente, per cui l’istante parte dal presupposto che non esistano più neppure dei redditi da attività lucrativa indipendente. La tesi non merita protezione. Nella dichiarazione d’imposta per il 2003, la stalla/rimessa era dai contribuenti stata dichiarata come sostanza aziendale e come tale era pure stata tassata.