Il contratto leasing a nome della moglie non sarebbe comunque stato preso in considerazione nella sostanza aziendale. Per il resto, la convenuta ribadiva l’inoppugnabilità della tassazione operata anche volendo ritenere che l’attività principale del contribuente fosse cessata alla fine del 2003. Infatti, anche con la cessazione dell’attività non vi sarebbe automaticamente un trapasso della sostanza aziendale in quella privata, ma sarebbe ancora sempre necessaria una manifestazione di volontà riconoscibile per l’autorità fiscale. Considerando in diritto: