Avendo sottratto un valore patrimoniale dagli attivi dalla sostanza aziendale per destinarlo a scopi privati, i ricorrenti avrebbero formalmente operato un prelevamento privato imponibile in ragione della differenza tra il valore d’imputazione del bene immobiliare e il suo valore d’acquisto. Un’imposizione semplicemente in base agli ammortamenti effettuati non sarebbe possibile, non trattandosi di un trasferimento di sostanza fissa necessaria all’azienda, come dimostrerebbe il conseguimento di un maggior reddito da attività accessoria nel 2005 rispetto all’anno precedente.