2. Con decisione 2 novembre 2006, l’amministrazione cantonale delle imposte respingeva il reclamo. L’immobile sarebbe stato acquistato nel 1997 per fr. 65'000.-- e da allora sarebbe sempre stato dichiarato fiscalmente come sostanza aziendale. Per procedere alla cessione al figlio, l’immobile avrebbe necessariamente dovuto essere trasferito dalla sostanza aziendale a quella privata.