{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-15", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2006-55_2007-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2006_55_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976c86dc06d260db621c1df3b573255682d95258758bd7a81894b879276956798ebedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976c86dc06d260db621c1df3b573255682d95258758bd7a81894b879276956798ebedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2006_55", "Checksum": "ab4bd8a6f50331ba5130725b03a4b287"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2006 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 15.05.2007 A 2006 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 15.05.2007 A 2006 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  4. Kammer"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "imposta sul reddito cantonale | Einkommenssteuer"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 04:29:52", "Checksum": "f29b33cf8bc50e994487016b3ece081d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 15.05.2007 A 2006 55\nRegesto:\nimposta sul reddito cantonale | Einkommenssteuer\n\nc) Nell’evenienza, il contribuente svolgeva, almeno fino al 2004 per propria\nammissione “dei lavori saltuari quale operaio indipendente nel ramo forestale”\n(vedi scritto di ricorso). L’attività svolta nel 2004 presso una ditta del vicino\ncantone veniva in sede giudiziaria qualificata come dipendente, per cui\nl’istante parte dal presupposto che non esistano più neppure dei redditi da\nattività lucrativa indipendente. La tesi non merita protezione. Nella\ndichiarazione d’imposta per il 2003, la stalla/rimessa era dai contribuenti stata\ndichiarata come sostanza aziendale e come tale era pure stata tassata. Per\ngli anni fiscali 2003 e 2004, i contribuenti dichiaravano dei proventi da attività\nlucrativa indipendente per un ammontare di fr. 11'000.--, rispettivamente fr.\n15'000.--. Ne consegue che non può in questa sede essere posto in dubbio\nche per il periodo anteriore alla cessione dell’immobile al figlio il contribuente\nesercitava un’attività lucrativa a titolo indipendente e considerava la\nstalla/rimessa come immobile commerciale, che serviva del resto\nindubbiamente l’attività aziendale. La pretesa stando alla quale il trapasso\ndell’immobile dalla sostanza commerciale a quella privata sarebbe avvenuto\nprima della cessione al figlio non trova pertanto alcun riscontro negli atti. Del\nresto se ciò fosse avvenuto già nel 2003, l’imposizione qui in questione\nsarebbe stata semplicemente anticipata, ma in ogni caso non avrebbe potuto\navvenire senza conseguenze fiscali come sembrano pretendere i contribuenti\ne questo per i motivi che seguono.\nd) Come è stato esposto in precedenza, la LIG prevede espressamente che il\ntrasferimento dalla sostanza aziendale a quella privata sia soggetto\nall’imposta, non da ultimo per poter tassare le riserve occulte dell’oggetto\nfacente parte della sostanza aziendale trasferito nella sostanza privata. Per\nquesto, dal momento che un singolo attivo aziendale viene sottratto\nall’esercizio aziendale per destinarlo a scopi privati, si è in presenza di un\nprelevamento privato (Duss/Greter/von Ah, Die Besteuerung\nSelbständigerwerbender, pag. 63). Per chi tiene una contabilità il\nprelevamento a scopo privato va indicato in modo riconoscibile nei libri\ncontabili. Se il contribuente non tiene una contabilità il prelevamento deve\nessere altrimenti riconoscibile, per esempio tramite una chiara dichiarazione\nall’autorità fiscale o con la creazione di una fattispecie che permetta\nchiaramente di concludere ad un prelevamento privato. In ogni caso un\nprelevamento non può avvenire di nascosto (StE 1995 B 23.2 no. 15). Dopo\nil trasferimento nella sostanza privata, è in principio irrilevante la destinazione\nche il contribuente intende fare della sostanza trasferita, per cui anche una\ndonazione senza pertanto controprestazione in denaro nulla cambia a questa\nconcezione. In principio, la donazione di singoli valori patrimoniali aziendali,\nin quanto negozio giuridico della sfera privata del singolo, costituisce un tipico\nprelevamento privato, benché i beni donati escano dalla sostanza privata del\ncontribuente senza controprestazione. La cessione a titolo di futura eredità è\nin questo caso equiparata alla donazione (Reich, Die Realisation stiller\nReserven im Bilanzsteuerrecht, pag. 125). Ne consegue che per poter cedere\nl’immobile al figlio a titolo di futura eredità era previamente indispensabile che\nil bene passasse dalla sostanza aziendale a quella privata del contribuente. Il\ntrasferimento di sostanza commerciale in sostanza privata è però equiparato\nall’alienazione giusta quanto previsto all’art. 18 cpv. 2 LIG e sottostà pertanto\nall’imposta sugli utili in capitale.\n\n"}