{"Signatur": "GR_VG_004", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2007-05-15", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_004_A-2006-55_2007-05-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/A_2006_55_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976c86dc06d260db621c1df3b573255682d95258758bd7a81894b879276956798ebedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd60976c86dc06d260db621c1df3b573255682d95258758bd7a81894b879276956798ebedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=A_2006_55", "Checksum": "ab4bd8a6f50331ba5130725b03a4b287"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A 2006 55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. Kammer 15.05.2007 A 2006 55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo 4a Camera 15.05.2007 A 2006 55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht 4. 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L’8 aprile 2004, … cedeva al figlio … a titolo di futura eredità la particella\nsopraedificata con una stalla/rimessa no. 1280, in località “…” sul territorio del\nComune di …, per un valore di stima di fr. 101'000.--. Ancora lo stesso anno,\nossia il 22 dicembre 2004, … trasferiva l’immobile nella propria società di\npittura ... Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2004, i coniugi …\nindicavano entrate derivanti da attività lucrativa indipendente per un\nammontare di fr. 15'000.--. Non essendo stata introdotta all’autorità fiscale la\ndocumentazione relativa all’attività indipendente, le entrate di quest’ultima\nvenivano stabilite d’ufficio a fr. 16'000.--. Dopo la deduzione da questo importo\ndi oneri sociali per un ammontare di fr. 4'000.--, l’amministrazione imposte\naggiungeva l’importo di fr. 36'000.-- per la cessione della particella no. 1280\nal figlio. I contribuenti si opponevano immediatamente al provvedimento,\nadducendo di non aver conseguito alcun utile in relazione all’attività lucrativa\nindipendente dalla cessione della stalla/rimessa al figlio a titolo di futura\neredità.\n\n2. Con decisione 2 novembre 2006, l’amministrazione cantonale delle imposte\nrespingeva il reclamo. L’immobile sarebbe stato acquistato nel 1997 per fr.\n65'000.-- e da allora sarebbe sempre stato dichiarato fiscalmente come\nsostanza aziendale. Per procedere alla cessione al figlio, l’immobile avrebbe\nnecessariamente dovuto essere trasferito dalla sostanza aziendale a quella\nprivata. La differenza tra valore contabile e valore del trapasso costituirebbe\npertanto un utile in capitale da attività lucrativa indipendente e come tale\nandrebbe aggiunto alle entrate di tale attività per l’anno in questione.\n3. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 1.\ndicembre 2006, … chiedevano che solo l’importo di fr. 2'000.-- corrispondente\nagli ammortamenti concessi fino al 31 dicembre 2004 venisse computato\ncome un utile in capitale da attività lucrativa indipendente e non l’importo di fr.\n36'000.--. Per l’imposizione della differenza tra utile e ammortamenti cioè fr.\n34'000.--, gli istanti chiedevano un rinvio dell’imposta, giusta l’art. 18 cpv. 3\ndella legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG). La cessione\ndell’immobile al figlio sarebbe avvenuta senza controprestazione in denaro, il\nricorrente non sarebbe titolare di un’impresa di taglio boschi bensì\nsvolgerebbe la propria attività solo saltuariamente e realizzerebbe con questa\nun reddito annuo alquanto limitato.\n\n4. Nella propria presa di posizione, l’amministrazione cantonale delle imposte\npostulava la reiezione del ricorso. Avendo sottratto un valore patrimoniale\ndagli attivi dalla sostanza aziendale per destinarlo a scopi privati, i ricorrenti\navrebbero formalmente operato un prelevamento privato imponibile in ragione\ndella differenza tra il valore d’imputazione del bene immobiliare e il suo valore\nd’acquisto. Un’imposizione semplicemente in base agli ammortamenti\neffettuati non sarebbe possibile, non trattandosi di un trasferimento di\nsostanza fissa necessaria all’azienda, come dimostrerebbe il conseguimento\ndi un maggior reddito da attività accessoria nel 2005 rispetto all’anno\nprecedente. Inoltre l’imposizione in base ai soli ammortamenti non troverebbe\napplicazione, essendo stato il bene in oggetto trasferito dal figlio nella propria\nsocietà di pittura e quindi alienato entro il termine limite di 5 anni.\n\n5. Replicando, i ricorrenti consideravano l’immobile come facente parte della loro\nsostanza privata e non aziendale, avendo il marito già cessato l’attività\nprincipale indipendente nel 2004. Per il resto reputavano censurabile la\ntassazione secondo apprezzamento dopo aver introdotto un estratto bancario\nrelativo a tale attività e aver ottenuto una proroga per l’introduzione di altri\ndocumenti. Criticabile sarebbe infine la presa in considerazione nell’attività\naziendale del contratto leasing stipulato dalla moglie del contribuente, la quale\nsvolgerebbe un’attività lucrativa dipendente.\n6. Dal canto suo, l’amministrazione imposte contestava l’ammissibilità\ndell’estensione del petito nell’ambito della replica e le motivazioni a\nfondamento di tale censura. Il contratto leasing a nome della moglie non\nsarebbe comunque stato preso in considerazione nella sostanza aziendale.\nPer il resto, la convenuta ribadiva l’inoppugnabilità della tassazione operata\nanche volendo ritenere che l’attività principale del contribuente fosse cessata\nalla fine del 2003. Infatti, anche con la cessazione dell’attività non vi sarebbe\nautomaticamente un trapasso della sostanza aziendale in quella privata, ma\nsarebbe ancora sempre necessaria una manifestazione di volontà\nriconoscibile per l’autorità fiscale.\n\nConsiderando in diritto:\n\n"}